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storia delle donne APPROFONDIMENTO 2

APPROFONDIMENTO - VITA

  di Agnese Argenta

LEGGE 9 febbraio 1963

Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19 febbraio 1963)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art. 2

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

Fanfani - Bosco - Tremelloni

Visto il Guardasigilli: Bosco


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