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storia delle donne - TAPPA 5

ALLEGATO 19

  di Agnese Argenta

   LEGGE 17 luglio 1919,

che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1919, n.172)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d’italia

 

   Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

Art. 1

   Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell’art. 1743 del Codice civile, sono abrogati.

   Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si riferiscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui all’art. 8 della presente lergge.

 

Art. 2

   All’art. 13 del Codice commercio è sostituito il seguente:

“La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante”.

   L’art. 14 del Codice di commercio è abrogato.

   E’ pure abrogato l’art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito.

 

Art. 3

Gli articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati.

 

Art. 4

     La prima parte dell’art. 252 del Codice civile è modificata come segue:

   “Sono consulenti di diritto nell’ordine seguente, quando non fanno parte del Consiglio di famiglia in altre qualità:

   “1° gli ascendenti del minore;

   “2° i fratelli e le sorelle germani;

   “3° gli zii e le zie.

   “E’ abrogato il numero 1 dell’articolo 268 del Codice civile”.

   Nel numero 1 dell’articolo 273 dello stesso Codice sono soppresse le parole: “che possono essere tutrici”.

 

Art. 5

   Il diritto di opposizione del marito, di cui all’art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed all’art. 9 della legge 15 maggio 1888, n. 5546, è abolito.

   L’art. 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato.

   E’, inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

 

Art. 6

   L’art. 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle donne.

 

Art. 7

   Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

 

Art. 8

   Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.

 

   Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.

   Data a Roma, addì 17 luglio 1919.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mortara

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: Mortara.

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