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storia delle donne - TAPPA 5

ALLEGATO 18

  di Agnese Argenta

Legge 17 luglio 1890

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1890, n. 171)

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UMBERTO I

per grazia di dio e per volontà della nazione

re d’italia

 

   Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

   Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

(..)

Art. 12

   La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall’art. 34, non viene prodotto all’autorità politica del circondario l’atto di autorizzazione maritale, preveduto nell’art, 1743 del codice civile.

(..)

 

COMMENTO

Negli anni che vanno dalla fine del secolo alla prima guerra mondiale, il movimento suffragista, sia

 in Europa che negli Stati Uniti giunge al culmine.

 Le italiane, in età liberale, ottengono invece solo alcuni diritti civili, come quello di testimoniare negli atti pubblici e privati, dicembre 1877, diventano elettrici ed eleggibili nei consigli di amministrazione delle congregazioni di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza nel 1890 (le donne maritate devono avere, come previsto dalla legge, l’autorizzazione maritale), nei collegi dei probiviri per i conflitti di lavoro nel 1893, nelle Camere di commercio e negli organi elettivi dell’istruzione elementare e popolare nel 1911.

 

  

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