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storia delle donne - TAPPA 4

ALLEGATO 12 

  di Agnese Argenta

BREVE CRONISTORIA LEGISLATIVA SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA DALLA FINE DEL 1800 AL 1963

 Nel primo esempio in Italia di legislazione sociale sul lavoro dei fanciulli, (1886) non c’è alcun riferimento alla tutela della donna.

Solo nel 1902 viene approvata la legge Carcano che disciplina il lavoro femminile.

La novità maggiore è costituita dal congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile a tre settimane.

L’astensione obbligatoria e non retribuita fa gravare l’onere economico e sociale sulla donna.

La protezione riguarda solo il lavoro industriale, rimane escluso, fino ad epoca relativamente recente, quello agricolo, domiciliare e familiare.

La legge del 1907 tutela le donne dal lavoro notturno

  Con la legge del 1929 e poi del 1934, la novità di rilievo è costituita dall’estensione del congedo di maternità al periodo precedente al parto.

S’impone il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e l’assicurazione obbligatoria della maternità. In questo modo il fascismo si poté vantare di aver dato alle lavoratrici madri più tutela di quanta non avesse mai dato lo stato liberale.

Questo accesso di protezione conferì una rigidità alla forza lavoro femminile tanto che i tassi di occupazione femminile calarono anche in quei settori dove la manodopera femminile era sempre stata presente per tradizione (settore tessile).

Durante la guerra le donne occupano molti posti di lavoro in sostituzione dei maschi chiamati alle armi.

Nel clima di pre-ripresa economica del dopoguerra fabbriche inefficienti e disastrate alle prese con la riconversione industriale, la disoccupazione è altissima, le donne per prime sono allontanate dai posti di lavoro occupati durante la guerra.

Poi dal 1950, a seguito dell’entrata in vigore della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, che prevede da parte del datore di lavoro il pagamento della lavoratrice non assicurata nel periodo di astensione obbligatoria, diventa pratica corrente inserire nei contratti individuali di lavoro la cosiddetta clausola di nubilato o di procedere al licenziamento immediato della lavoratrice in caso di matrimonio.

Solo nel 1963 viene finalmente stabilità la nullità dei licenziamenti a causa di matrimonio.

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